Art. 59 REDD dal 2022

Art. 59 Ricorsi individuali
1. Dopo che un ricorso presentato secondo l’articolo 34 della Convenzione è stato dichiarato ricevibile, la Camera o il suo presidente può invitare le parti a presentare elementi di prova od osservazioni scritte complementari.2. Salvo decisione contraria, il termine fissato per la presentazione delle osservazioni è identico per ciascuna delle parti.3. La Camera può decidere, sia su istanza di parte sia d’ufficio, di tenere un’udienza sul merito se essa lo reputa necessario per l’assolvimento delle sue funzioni ai sensi della Convenzione.4. Il presidente della Camera fissa, se del caso, il procedimento scritto e orale.
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