Art. 59 LDA dal 2023

Art. 59 Approvazione delle tariffe
1 La Commissione arbitrale approva la tariffa che le è sottoposta se la struttura e le singole clausole sono adeguate.
2 Dopo aver sentito la societ di gestione che partecipa alla procedura e le associazioni di utenti (art. 46 cpv. 2), essa può modificare la tariffa.
3 Le tariffe approvate con decisione cresciuta in giudicato vincolano il giudice.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.