Art. 59 LPP dal 2025

Art. 59 (1) Finanziamento
1 Il fondo di garanzia è finanziato dagli istituti di previdenza ad esso affiliati.
2 IL Consiglio federale disciplina i dettagli.
3 Il Consiglio federale disciplina il finanziamento dei compiti assunti dal fondo di garanzia conformemente all’articolo 56 capoverso 1 lettere f e fbis. (2)
4 In caso di mancanza di liquidità per finanziare le prestazioni d’insolvibilità ai sensi dell’articolo 56 capoverso 1 lettere b, c e d, la Confederazione può concedere al fondo di garanzia prestiti alle condizioni di mercato. La concessione di tali prestiti può essere vincolata a condizioni. (3)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 1996, in vigore dal 1° lug. 1998 (RU 1996 3067 1998 1573; FF 1996 I 493 509).(2) Introdotto dal n. II 1 della LF del 18 dic. 1998 (RU 1999 1384; FF 1998 4409). Nuovo testo giusta l’all. n. 5 della LF del 17 giu. 2022 (Modernizzazione della vigilanza), in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2023 688; FF 2020 1).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.