Art. 58e LAMaI dal 2025

Art. 58e (1) Aiuti finanziari
1 Entro i limiti dei crediti stanziati, la Confederazione può sostenere progetti nazionali o regionali di sviluppo della qualità mediante aiuti finanziari.
2 La Commissione federale per la qualità concede, su richiesta, aiuti finanziari in virtù di convenzioni sulle prestazioni. Detti aiuti coprono al massimo il 50 per cento dei costi.
3 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e la procedura per la concessione degli aiuti finanziari.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019 (Rafforzamento della qualità e dell’economicità), in vigore dal 1° apr. 2021 (RU 2021 151; FF 2016 201).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.