OR Art. 587 -

Einleitung zur Rechtsnorm OR:



Il codice delle obbligazioni svizzero è un codice giuridico centrale del diritto civile svizzero che disciplina i rapporti giuridici tra privati. Comprende cinque libri che trattano diversi aspetti del diritto contrattuale, del Diritto delle obbligazioni e del Diritto delle proprietà, tra cui L'origine, il contenuto e la risoluzione dei contratti, nonché la responsabilità per violazione del contratto e illeciti. Il codice delle obbligazioni è un Codice importante per L'Economia e la vita quotidiana in Svizzera, poiché costituisce la base di molti rapporti giuridici e contratti ed è in vigore dal 1912, adattandolo regolarmente agli sviluppi sociali ed economici.

Art. 587 OR dal 2024

Art. 587 Legge federale di complemento del Codice civile svizzero (OR) drucken

Art. 587 Regolamento dei conti I. Bilancio

1 All’inizio della liquidazione, i liquidatori devono allestire un bilancio.

2 Se la liquidazione si protrae, i liquidatori devono allestire conti intermedi (1) annuali.

(1) Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della societ anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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