Art. 581 CCS dal 2022

Art. 581 B. Procedura
1 L’inventario è compilato dall’autorit competente secondo le prescrizioni del diritto cantonale, e consiste in una distinta dei beni e dei debiti dell’eredit , con l’indicazione della stima di ogni singolo oggetto.
2 Chiunque possa dare informazioni sulla situazione patrimoniale del defunto è obbligato, sotto propria responsabilit , a fornirle all’autorit competente che ne lo richieda.
3 In ispecie gli eredi devono comunicare all’autorit i debiti del defunto da loro conosciuti.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.