Art. 579 CCS dal 2025

Art. 579 Responsabilità in caso di rinuncia
1 Se gli eredi di una persona insolvente rinunciano alla eredità, essi sono tenuti verso i creditori in quanto abbiano ricevuto dal defunto, nei cinque anni precedenti alla sua morte, dei beni che sarebbero soggetti a collazione nella divisione ereditaria.
2 Sono esclusi da questa disposizione il consueto corredo nuziale e le spese di istruzione ed educazione.
3 Gli eredi di buona fede rispondono solo nella misura dell’attuale loro arricchimento.
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