Art. 57 PA dal 2022

Art. 57 III. Scambio di scritti
1 Se il ricorso non sembra a priori inammissibile o infondato, l’autorit di ricorso ne d subito comunicazione all’autorit inferiore e, se del caso, alle controparti del ricorrente o ad altri interessati, assegna loro un termine per la risposta e, nel contempo, invita l’autorit inferiore a produrre gli atti. (1)
2 Essa può, in ogni stadio del procedimento, invitare le parti a un ulteriore scambio di scritti o ordinare un dibattimento.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 10 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 2197 1069; FF 2001 3764).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.