Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) Art. 57

Zusammenfassung der Rechtsnorm LCaGi:



Art. 57 LCaGi dal 2025

Art. 57 Legge sul casellario giudiziale (LCaGi) drucken

Art. 57 Diritto di accesso secondo la legislazione sulla protezione dei dati

1 Ognuno può domandare al Servizio del casellario giudiziale se dati che lo concernono sono memorizzati in VOSTRA (art. 16–26) o nella banca dati ausiliaria per le richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati (art. 27).

2 Non sono fornite informazioni sulle consultazioni verbalizzate automaticamente (art. 25) effettuate:

  • a. dal Ministero pubblico della Confederazione, dai pubblici ministeri cantonali o dalle autorità penali minorili ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettere b e c PPMin (1) , per adempiere i compiti di cui all’articolo 45 capoverso 1 lettera a della presente legge;
  • b. dall’Ufficio federale di polizia, per adempiere i compiti di cui agli articoli 45 capoverso 1 lettera e nonché 46 lettera a;
  • c. dai servizi cantonali di polizia, per adempiere i compiti di cui agli articoli 45 capoverso 1 lettera f e 46 lettera d;
  • d. (2) dal SIC o dalle autorità di cui all’articolo 9 LAIn (3) che collaborano con il SIC, per adempiere i compiti di cui all’articolo 46 lettere b e c della presente legge;
  • e. dal servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale, per adempiere i compiti di cui all’articolo 45 capoverso 1 lettera c;
  • f. da un giudice dei provvedimenti coercitivi o da un’autorità di ricorso, sempre che la consultazione sia stata effettuata nell’ambito di una procedura di approvazione di misure di sorveglianza segrete;
  • g. dal Servizio del casellario giudiziale o da un SERCO, sempre che la consultazione sia stata effettuata al fine di allestire un estratto per un’autorità di cui alle lettere a–f o un’autorità estera con compiti analoghi;
  • h. dal Servizio di coordinamento della giustizia militare, sempre che la consultazione sia stata effettuata al fine di allestire un estratto per un’autorità istruttoria militare o un’autorità militare competente per l’approvazione di misure di sorveglianza segrete.
  • 3 Chi intende far valere il proprio diritto di accesso deve provare la propria identità e presentare una domanda scritta.

    4 Le informazioni sono fornite oralmente nei locali del Servizio del casellario giudiziale. Il richiedente non può consultare VOSTRA direttamente allo schermo. Se è registrato nel sistema, può prendere visione sul posto di tutti i dati che lo concernono. I documenti nei quali figurano tali dati non gli sono consegnati.

    5 Se constata che i dati che lo concernono sono inesatti, il richiedente può far valere i propri diritti secondo l’articolo 41 della legge federale del 25 settembre 2020 (4) sulla protezione dei dati. (5)

    (1) RS 312.1
    (2) Testo giusta l’all. 2 n. 1, in vigore dal 23 gen. 2023 (RU 2022 600).
    (3) RS 121
    (4) RS 235.1
    (5) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939).

    Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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