Art. 57 LCaGi dal 2025
Art. 57 Diritto di accesso secondo la legislazione sulla protezione dei dati
1 Ognuno può domandare al Servizio del casellario giudiziale se dati che lo concernono sono memorizzati in VOSTRA (art. 16–26) o nella banca dati ausiliaria per le richieste di estratti per privati ed estratti specifici per privati (art. 27).
2 Non sono fornite informazioni sulle consultazioni verbalizzate automaticamente (art. 25) effettuate:a. dal Ministero pubblico della Confederazione, dai pubblici ministeri cantonali o dalle autorità penali minorili ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 lettere b e c PPMin (1) , per adempiere i compiti di cui all’articolo 45 capoverso 1 lettera a della presente legge;b. dall’Ufficio federale di polizia, per adempiere i compiti di cui agli articoli 45 capoverso 1 lettera e nonché 46 lettera a;c. dai servizi cantonali di polizia, per adempiere i compiti di cui agli articoli 45 capoverso 1 lettera f e 46 lettera d;d. (2) dal SIC o dalle autorità di cui all’articolo 9 LAIn (3) che collaborano con il SIC, per adempiere i compiti di cui all’articolo 46 lettere b e c della presente legge;e. dal servizio dell’Ufficio federale di giustizia competente in materia di assistenza giudiziaria internazionale, per adempiere i compiti di cui all’articolo 45 capoverso 1 lettera c;f. da un giudice dei provvedimenti coercitivi o da un’autorità di ricorso, sempre che la consultazione sia stata effettuata nell’ambito di una procedura di approvazione di misure di sorveglianza segrete;g. dal Servizio del casellario giudiziale o da un SERCO, sempre che la consultazione sia stata effettuata al fine di allestire un estratto per un’autorità di cui alle lettere a–f o un’autorità estera con compiti analoghi;h. dal Servizio di coordinamento della giustizia militare, sempre che la consultazione sia stata effettuata al fine di allestire un estratto per un’autorità istruttoria militare o un’autorità militare competente per l’approvazione di misure di sorveglianza segrete.
3 Chi intende far valere il proprio diritto di accesso deve provare la propria identità e presentare una domanda scritta.
4 Le informazioni sono fornite oralmente nei locali del Servizio del casellario giudiziale. Il richiedente non può consultare VOSTRA direttamente allo schermo. Se è registrato nel sistema, può prendere visione sul posto di tutti i dati che lo concernono. I documenti nei quali figurano tali dati non gli sono consegnati.
5 Se constata che i dati che lo concernono sono inesatti, il richiedente può far valere i propri diritti secondo l’articolo 41 della legge federale del 25 settembre 2020 (4) sulla protezione dei dati. (5)
(1) [RS 312.1]
(2) Testo giusta l’all. 2 n. 1, in vigore dal 23 gen. 2023 ([RU 2022 600]).
(3) [RS 121]
(4) [RS 235.1]
(5) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – [RS 171.10]). Nuovo testo giusta l’all. 2 n. 2 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 ([RU 2022 491]; [FF 2017 5939]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.