Art. 57 LIVA dal 2025
Art. 57 Interesse moratorio
1 Se il debito fiscale non è pagato entro il termine, è dovuto un interesse moratorio.
2 L’interesse moratorio decorre:a. nel caso di pagamento per il tramite della PCD, scaduto il termine di pagamento accordato;b. nel caso di riscossione dell’imposta sulla controprestazione secondo l’articolo 54 capoverso 1 lettera d, scaduto il termine di pagamento accordato;c. nel caso di recupero di imposte la cui restituzione è stata ottenuta indebitamente, alla data del versamento;d. negli altri casi, con la nascita del debito fiscale secondo l’articolo 56.
3 L’obbligo di pagare l’interesse moratorio è dato anche durante una procedura di ricorso o in caso di pagamenti rateali.
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