Art. 57 LAM dal 2024

Art. 57 Sezione 9: Altre prestazioni Danni materiali
L’assicurazione militare risarcisce i danni a vestiti, occhiali, orologi, protesi e ad altri oggetti abitualmente indossati o portati con sé, qualora tali danni siano strettamente e direttamente connessi con un’affezione assicurata.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.