Art. 57 LCart dal 2023

Art. 57 Procedura e rimedi giuridici
1 Il perseguimento e il giudizio dei reati sono disciplinati dalla legge federale del 22 marzo 1974 (1) sul diritto penale amministrativo.
2 Autorit di perseguimento penale è la segreteria, d’intesa con un membro della presidenza. Autorit di giudizio è la Commissione.
(1) RS 313.0Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.