Art. 57 LTF dal 2025

Art. 57 Procedura di giudizio Dibattimento
Il presidente della corte può ordinare un dibattimento.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.
Art. 57 Procedura di giudizio Dibattimento
Il presidente della corte può ordinare un dibattimento.