Art. 57 LStrl dal 2025

Art. 57 (1) Informazione e consulenza
1 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano e prestano consulenza agli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, in particolare sui loro diritti e doveri.
2 Le autorità competenti informano gli stranieri sulle offerte in materia di promozione dell’integrazione.
3 I Cantoni provvedono a fornire le prime informazioni ai nuovi arrivati in Svizzera. La Confederazione li sostiene in tale compito.
4 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni informano la popolazione sulla politica d’integrazione e sulla situazione particolare degli stranieri.
5 La Confederazione, i Cantoni e i Comuni possono affidare a terzi i compiti di cui ai capoversi 1–4.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.