REDD Art. 56 - Decisione della Camera

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 56 REDD dal 2022

Art. 56 Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 56 Decisione della Camera

1. La decisione della Camera indica se è stata adottata all’unanimit o a maggioranza; è motivata.2. La decisione della Camera è comunicata dal cancelliere al ricorrente. Se la Parte o le Parti contraenti interessate e, all’occorrenza, il terzo o i terzi intervenienti, compreso il Commissario per i diritti dell’uomo del Consiglio d’Europa, sono stati in precedenza informati del ricorso in applicazione del presente regolamento, la decisione deve essere loro parimenti comunicata. In caso di composizione amichevole, la decisione di stralciare un ricorso dal ruolo è trasmessa al Comitato dei Ministri conformemente all’articolo 43 paragrafo 3 del presente regolamento.


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