LFus Art. 56 -

Einleitung zur Rechtsnorm LFus:



Art. 56 LFus dal 2023

Art. 56 Legge sulla fusione (LFus) drucken

Art. 56 Sezione 2: Salvaguardia delle quote sociali e dei diritti societari

1 Nell’ambito della trasformazione vanno salvaguardati le quote sociali e i diritti societari dei soci.

2 Nell’ambito della trasformazione della societ in una societ di capitali, i soci privi di quote sociali hanno diritto a una quota almeno.

3 Per le quote senza diritto di voto, la societ deve attribuire quote equivalenti o quote con diritto di voto.

4 Per i diritti speciali connessi a quote sociali o diritti societari, la societ deve attribuire quote equivalenti o un’indennit adeguata.

5 Per i buoni di godimento, la societ deve attribuire diritti equivalenti oppure riscattarli al loro valore reale al momento dell’elaborazione del rapporto di trasformazione.


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