Art. 56 LTF dal 2024

Art. 56 Presenza delle parti e consultazione dei documenti
1 Le parti hanno diritto di assistere all’assunzione delle prove e di consultare i documenti prodotti.
2 Se la tutela di interessi pubblici o privati preponderanti lo esige, il Tribunale federale prende conoscenza di un mezzo di prova in assenza delle parti o delle controparti.
3 Se in tal caso intende utilizzare il mezzo di prova a pregiudizio di una parte, il Tribunale federale gliene comunica il contenuto essenziale per la causa e le d la possibilit di esprimersi e di indicare controprove.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.