Art. 56 LADI1 dal 2024

Art. 56 Obbligo di informare
Il datore di lavoro e l’ufficio d’esecuzione e fallimenti sono tenuti a fornire alla cassa ogni informazione necessaria per valutare la pretesa del lavoratore e per stabilire l’indennit per insolvenza.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.