Art. 557 CCS dal 2025

Art. 557 Pubblicazione
1 Il testamento dev’essere pubblicato dall’autorità competente entro il termine di un mese dall’avvenuta comunicazione.
2 Gli eredi sono invitati ad assistervi in quanto siano conosciuti dall’autorità.
3 Ove il defunto abbia lasciato più di un testamento, tutti devono essere presentati all’autorità e dalla medesima pubblicati.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.