Art. 55 LD dal 2023

Art. 55 Depositi per merci di gran consumo
1 In depositi per merci di gran consumo possono essere immagazzinate solo le merci ammesse dall’UDSC.
2 Le merci possono essere immagazzinate per due anni al massimo. Su richiesta, in casi giustificati questo termine può essere prorogato a cinque anni al massimo.
3 L’immagazzinamento di merci di gran consumo dev’essere notificato al competente ufficio doganale.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.