Art. 55 OETV dal 2025

Art. 55 Tachimetro (1)
1 I veicoli a motore devono essere muniti di un tachimetro, situato nel campo visivo del conducente e leggibile anche di notte; lo stesso deve indicare la velocità in chilometri per ora (km/h) fino al massimo della velocità che il veicolo può raggiungere. È ammessa un’indicazione suppletiva della velocità in miglia per ora.
2
0 ≤ (v1 - v2) ≤ 0,1 v2 + 8 km/h;
0 ≤ (v1 - v2) ≤ 0,1 v2 + 6 km/h;
0 ≤ (v1 - v2) ≤ 0,1 v2+ 4 km/h. (2)
3 Le esigenze del capoverso 2 non si applicano agli indicatori di velocità incorporati in un tachigrafo (3) . (4)
4 Non è necessario un tachimetro suppletivo se è a disposizione un tachigrafo o un apparecchio per la registrazione dei dati, giusta gli articoli 100 o 102, che adempie le esigenze poste al tachimetro di cui nel capoverso 1. (4)
(1) Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.(2) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).
(3) Nuova espr. testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.
(4) (5)
(5) Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.