Art. 55 ONC dal 2025

Art. 55 Infortuni con danni alle persone
1 In caso di infortunio con danni alle persone, la polizia deve essere subito avvertita, se una persona ha subito ferite esterne o presumibilmente ferite interne.
2 Non è necessario avvertire la polizia, se si tratta solo di escoriazioni o di lievi contusioni; tuttavia, l’autore del danno deve indicare al ferito il nome e l’indirizzo. La polizia non deve parimente essere avvertita, se solo il conducente, i suoi parenti o i membri della comunione domestica sono stati feriti in modo insignificante e nessun terzo è coinvolto nell’infortunio.
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(1) Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 mag. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 2139).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.