LAINF Art. 55 - Esclusione

Einleitung zur Rechtsnorm LAINF:



Art. 55 LAINF dal 2024

Art. 55 Legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) drucken

Art. 55 (1) Esclusione

Se, per motivi gravi, un assicuratore vuol negare o non vuol più concedere a una persona esercitante una professione sanitaria, a un laboratorio, a un ospedale o a una casa di cura il diritto di curare gli assicurati, prescrivere e fornire loro medicamenti, ordinare o effettuare trattamenti o analisi, il tribunale arbitrale (art. 57) ne decide l’esclusione e la durata della stessa.

(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2015 (Assicurazione contro gli infortuni e prevenzione degli infortuni), in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4375; FF 2008 4703, 2014 6835).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.