Art. 55 CPP dal 2024

Art. 55 Competenza in generale (1)
1 Se un Cantone si occupa di un caso di assistenza giudiziaria internazionale, è competente il pubblico ministero.
2 Durante la procedura dibattimentale le autorit giudicanti possono presentare autonomamente domande d’assistenza giudiziaria.
3 Sono fatti salvi i poteri delle autorit d’esecuzione penale.
4 Se il diritto federale assegna compiti di assistenza giudiziaria a un’autorit giudiziaria, è competente la giurisdizione di reclamo.
5 Se il Cantone che si occupa di una domanda di assistenza giudiziaria estera esegue atti procedurali in altri Cantoni, sono applicabili le disposizioni concernenti l’assistenza giudiziaria nazionale.
6 I Cantoni disciplinano l’ulteriore procedura.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2022, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 468; FF 2019 5523).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.