Art. 55 LCStr dal 2024
Art. 55 Accertamento dell’inattitudine alla guida (1)
1 I conducenti di veicoli come anche gli utenti della strada coinvolti in infortuni possono essere sottoposti a un’analisi dell’alito.
2 Se la persona interessata palesa indizi di inattitudine alla guida e questi non sono o non sono soltanto da attribuire all’influsso dell’alcol, essa può essere sottoposta a ulteriori esami preliminari, segnatamente l’esame dell’urina e della saliva.
3 Una prova del sangue deve essere ordinata se: (2) a. (3) vi sono indizi di inattitudine alla guida non riconducibili all’influsso dell’alcol;b. la persona interessata si oppone all’esecuzione dell’analisi dell’alito, vi si sottrae o elude lo scopo di questo provvedimento;c. (4) la persona interessata esige un’analisi della presenza di alcol nel sangue.
3bis Una prova del sangue può essere ordinata se non è possibile effettuare un’analisi dell’alito o se quest’ultima non è adatta per accertare l’infrazione. (4)
4 Per motivi rilevanti, la prova del sangue può essere effettuata anche senza il consenso della persona indiziata. Sono riservati altri mezzi di prova dell’inattitudine alla guida.
5 ... (6)
6 L’Assemblea federale fissa in un’ordinanza:a. la concentrazione di alcol nell’alito e la concentrazione di alcol nel sangue a contare dalle quali si ammette l’inattitudine alla guida secondo la presente legge (stato di ebriet ), indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilit all’alcol; eb. da quale livello la concentrazione di alcol nell’alito e la concentrazione di alcol nel sangue sono da considerare qualificate. (2)
6bis Se sono state misurate sia la concentrazione di alcol nell’alito sia la concentrazione di alcol nel sangue, è determinante il risultato della concentrazione di alcol nel sangue. (8)
7 Il Consiglio federale:a. può fissare, per le altre sostanze che riducono l’idoneit alla guida, a quali concentrazioni nel sangue si ammette l’inattitudine alla guida secondo la presente legge, indipendentemente da altre prove e dal grado individuale di sopportabilit ;b. emana prescrizioni sugli esami preliminari (cpv. 2), sulla procedura di analisi dell’alito e del sangue, sulla valutazione di siffatte analisi e sull’esame sanitario completivo della persona indiziata di inattitudine alla guida;c. può prescrivere che le analisi del sangue fatte secondo il presente articolo come anche le analisi dei capelli e delle unghie e analisi simili siano valutate nell’ottica di una dipendenza che riduce l’idoneit alla guida della persona interessata.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 2001, in vigore dal 1° gen. 2005 ([RU 2002 2767], [2004 2849]; FF 1999 3837).
(2) (7)
(3) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ott. 2016 ([RU 2012 6291], [2015 2583]; [FF 2010 7455]).
(4) (5)
(5) Introdotta dal n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ott. 2016 ([RU 2012 6291], [2015 2583]; [FF 2010 7455]).
(6) Abrogato dall’all. 1 n. II 21 del codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2011 ([RU 2010 1881]; [FF 2006 989]).
(7) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ott. 2016 ([RU 2012 6291], [2015 2583]; [FF 2010 7455]).
(8) Introdotto dal n. II 12 della LF del 20 mar. 2009 sulla Riforma delle ferrovie 2 ([RU 2009 5597]; [FF 2005 2183], [2007 2457]). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 15 giu. 2012, in vigore dal 1° ott. 2016 ([RU 2012 6291], [2015 2583]; [FF 2010 7455]).
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