Art. 55 LIVA dal 2025

Art. 55 (1) Aliquote d’imposta
1 Fatto salvo il capoverso 2, l’imposta sull’importazione di beni ammonta al 8,1 per cento.
2 Sull’importazione di beni ai sensi dell’articolo 25 capoverso 2 lettere a e abis l’imposta ammonta al 2,6 per cento.
(1) Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 9 dic. 2022 sull’aumento delle aliquote dell’imposta sul valore aggiunto per il finanziamento supplementare dell’AVS, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 863).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.