LAgr Art. 55 - Supplemento per i cereali

Einleitung zur Rechtsnorm LAgr:



Art. 55 LAgr dal 2025

Art. 55 Legge sull’agricoltura (LAgr) drucken

Art. 55 (1) Supplemento per i cereali

1 La Confederazione può accordare ai produttori un supplemento per i cereali. Può limitare il supplemento ai cereali destinati all’alimentazione umana.

2 L’importo del supplemento è stabilito in funzione dei mezzi finanziari iscritti a preventivo e del quantitativo o della superficie di produzione che dà diritto ai contributi. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali il supplemento è accordato.

3 Le organizzazioni di categoria possono adottare misure di solidarietà collettive per l’utilizzo del supplemento di cui al capoverso 1.

(1) Nuovo testo giusta l’all. 2 del DF del 15 dic. 2017 (Concorrenza e sovvenzioni all’esportazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3939; FF 2017 3737).

Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

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