Art. 55 LPP dal 2025

Art. 55 Consigli di fondazione
1 I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale.
2 I membri dei consigli di fondazione sono nominati per un quadriennio.
3 I consigli di fondazione si autocostituiscono ed emanano i regolamenti sull’organizzazione della fondazione. Essi ne sorvegliano la gestione e insediano come organo di controllo un ufficio di revisione indipendente.
4 Ogni consiglio di fondazione designa un ufficio di direzione che amministra e rappresenta la fondazione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.