LPP Art. 55 - Consigli di fondazione

Einleitung zur Rechtsnorm LPP:



Art. 55 LPP dal 2025

Art. 55 Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) drucken

Art. 55 Consigli di fondazione

1 I consigli di fondazione sono composti di un uguale numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori. Si deve tenere adeguatamente conto della pubblica amministrazione. I consigli di fondazione possono essere diretti da un presidente neutrale.

2 I membri dei consigli di fondazione sono nominati per un quadriennio.

3 I consigli di fondazione si autocostituiscono ed emanano i regolamenti sull’organizzazione della fondazione. Essi ne sorvegliano la gestione e insediano come organo di controllo un ufficio di revisione indipendente.

4 Ogni consiglio di fondazione designa un ufficio di direzione che amministra e rappresenta la fondazione.


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