Art. 55 LTF dal 2025

Art. 55 Procedura probatoria Principio
1 La procedura probatoria è retta dagli articoli 36, 37 e 39–65 della legge del 4 dicembre 1947 (1) di procedura civile federale (PC).
2 Il giudice dell’istruzione può prendere lui stesso le misure probatorie necessarie o demandarne l’adozione alle autorità federali o cantonali competenti.
3 Procede all’audizione di testimoni, alle ispezioni oculari e all’interrogatorio delle parti insieme con un secondo giudice.
(1) RS 273Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.