CCS Art. 547 -

Einleitung zur Rechtsnorm CCS:



Art. 547 CCS dal 2024

Art. 547 Codice civile svizzero (CCS) drucken

Art. 547 2. Ricomparsa della persona e restituzione

1 Se lo scomparso ricompare o se dei terzi fanno valere diritti prevalenti, le persone immesse in possesso sono obbligate di restituire l’eredit secondo le norme del possesso.

2 Se sono in buona fede, rimangono obbligate verso i terzi che hanno diritti prevalenti, solo durante il termine per la petizione di eredit .


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