Art. 54 REDD dal 2022
Art. 54 Procedimento davanti a una Camera
1. La Camera può dichiarare immediatamente il ricorso irricevibile o stralciarlo dal ruolo della Corte. La decisione della Camera può riguardare tutto il ricorso o parte di esso.2. In caso contrario, la Camera o il presidente della Sezione può:a) chiedere alle parti di fornire chiarimenti su fatti, documenti od ogni altro elemento ritenuti pertinenti;b) informare del ricorso o di parte di esso la Parte contraente convenuta, invitarla a depositare osservazioni per scritto al riguardo e, ricevute queste ultime, invitare il ricorrente a replicarvi;c) invitare le parti a depositare osservazioni supplementari per scritto.3. Nell’esercizio delle competenze conferitegli dal paragrafo 2 lettera b del presente articolo, il presidente della Sezione, in qualit di giudice unico, può dichiarare subito una parte del ricorso irricevibile o stralciare una parte del ricorso dal ruolo della Corte. Tale decisione è definitiva. È corredata di una motivazione sommaria. È notificata al ricorrente e alla Parte o alle Parti contraenti interessate tramite una lettera che illustra la motivazione.4. Il paragrafo 2 del presente articolo si applica anche ai vicepresidenti di Sezione designati come giudici di turno conformemente all’articolo 39 paragrafo 4 del presente regolamento per decidere sulle richieste di misure cautelari. Una decisione di irricevibilit di una richiesta è corredata di una motivazione sommaria. È notificata al ricorrente tramite una lettera che illustra la motivazione.5. Prima di decidere sulla ricevibilit , la Camera può decidere, su istanza di parte o d’ufficio, di tenere un’udienza se lo reputa necessario per l’assolvimento delle sue funzioni secondo della Convenzione. In tal caso, le parti sono invitate a pronunciarsi anche sulle questioni di merito sollevate dal ricorso, a meno che in via eccezionale la Camera non decida diversamente.
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