Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) Art. 54

Zusammenfassung der Rechtsnorm LAMaI:



Art. 54 LAMaI dal 2025

Art. 54 Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMaI) drucken

Art. 54 Misure straordinarie destinate a contenere l’evoluzione dei costi Stanziamento globale di bilancio da parte dell’autorità che approva

1 Gli assicuratori possono chiedere al Cantone di stabilire un importo complessivo (stanziamento globale di bilancio), per finanziare gli ospedali o le case di cura, quale provvedimento straordinario e temporaneo per limitare un aumento dei costi al di sopra della media.

2 Il Cantone deve decidere in merito all’entrata in materia entro tre mesi dalla presentazione della proposta. Consulta preventivamente le istituzioni e gli assicuratori.


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