Art. 54 LStrl dal 2025
Art. 54 (1) Promozione dell’integrazione nelle strutture ordinarie
L’integrazione è incoraggiata in primo luogo nelle strutture esistenti a livello federale, cantonale e comunale, segnatamente:a. nelle offerte di assistenza e di formazione prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche;b. nel mondo del lavoro;c. nelle strutture della sicurezza sociale;d. nelle strutture della sanità pubblica;e. nella pianificazione del territorio nonché nello sviluppo delle città e dei quartieri;f. nello sport, nei media e nella cultura.
(1) Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 ([RU 2017 6521], [2018 3171]; [FF 2013 2045], [2016 2471]).
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