Art. 53c LPP dal 2025

Art. 53c (1) Liquidazione totale
In caso di scioglimento dell’istituto di previdenza (liquidazione totale), l’autorità di vigilanza decide se le condizioni e la procedura sono adempiute e approva il piano di ripartizione.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2341).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.