Art. 53a LCStr dal 2024

Art. 53a Disposizioni esecutive Controlli del traffico pesante (1)
Per attuare le norme della legislazione stradale e conseguire gli obiettivi della legge dell’8 ottobre 1999 (2) sul trasferimento del traffico i Cantoni svolgono controlli stradali del traffico pesante, tenendo conto del grado di rischio.
(1) Introdotto dall’art. 6 n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sul trasferimento del traffico (RU 2000 2864; FF 1999 5092). Nuovo testo giusta il n. II 18 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).(2) [RU 2000 2864. RU 2009 5949 art. 10]. Vedi ora la L del 19 dic. 2008 sul trasferimento del traffico merci (RS 740.1).
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