Art. 53a LPP dal 2025
Art. 53a (1) Disposizioni d’esecuzione
Il Consiglio federale emana disposizioni:a. sulla liceità degli affari trattati per conto proprio da persone incaricate dell’amministrazione del patrimonio (2) ;b. sulla liceità e l’obbligo di dichiarazione di vantaggi patrimoniali acquisiti nel contesto dell’attività svolta per l’istituto di previdenza.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP ([RU 2004 1677]; [FF 2000 2341]). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° ago. 2011 ([RU 2011 3393]; [FF 2007 5199]).
(2) Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – [RS 171.10]).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.