Art. 53a LStrl dal 2025

Art. 53a (1) Categorie interessate
1 Il Consiglio federale definisce le categorie interessate dalla promozione dell’integrazione. Consulta preventivamente i Cantoni e le associazioni mantello di Comuni e città.
2 Nel promuovere l’integrazione si tiene conto delle esigenze particolari delle donne, dei bambini e dei giovani.
(1) Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2017 6521, 2018 3171; FF 2013 2045, 2016 2471).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.