Art. 533 CCS dal 2024

Art. 533 IV. Prescrizione dell’azione
1 L’azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, ed in ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni testamentarie, dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalit dalla morte del disponente.
2 Qualora una disposizione anteriore sia diventata valida per l’annullamento di una posteriore, i termini decorrono dal momento della dichiarazione di nullit .
3 Il diritto alla riduzione può sempre essere opposto in via di eccezione.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.