Art. 53 LAMaI dal 2025
Art. 53 (1) Ricorso al Tribunale amministrativo federale
1 Contro le decisioni dei governi cantonali ai sensi degli articoli 39, 45, 46 capoverso 4, 47, 47b capoverso 2, 48 capoversi 1–3, 51, 54 e 55 può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale. (2)
1bis Le organizzazioni degli assicuratori d’importanza nazionale o regionale che, conformemente agli statuti, si dedicano alla tutela degli interessi dei propri membri nell’ambito dell’applicazione della presente legge sono legittimate a ricorrere contro le decisioni prese dai governi cantonali in virtù dell’articolo 39. (3)
2 La procedura di ricorso è retta dalla legge del 17 giugno 2005 (4) sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge federale del 20 dicembre 1968 (5) sulla procedura amministrativa (PA). Sono fatte salve le eccezioni seguenti:a. nuovi fatti e nuovi mezzi di prova possono essere addotti soltanto se ne dà adito la decisione impugnata; nuove conclusioni non sono ammissibili;b. gli articoli 22a e 53 PA non sono applicabili;c. il termine fissato dal Tribunale amministrativo federale per presentare eventuali osservazioni è di 30 giorni al massimo; questo termine non può essere prorogato;d. di norma non si procede a un ulteriore scambio di scritti secondo l’articolo 57 capoverso 2 PA;e. nelle procedure di ricorso contro le decisioni prese conformemente all’articolo 39 non può essere invocata l’inadeguatezza.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 ([RU 2008 2049]; [FF 2004 4903]).
(2) Nuovo testo giusta il n. IV della LF del 18 giu. 2021 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1a), in vigore dal 1° gen. 2023 ([RU 2021 837]; [2022 808]; [FF 2019 4981]).
(3) Introdotto dal n. I della LF del 30 set. 2022 (Misure di contenimento dei costi – Pacchetto 1b), in vigore dal 1° gen. 2024 ([RU 2023 630]; [FF 2019 4981]).
(4) [RS 173.32]
(5) [RS 172.021]
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.