Art. 53 LDP dal 2022

Art. 53 Verificazione dei poteri
1 La seduta costitutiva del neoeletto Consiglio nazionale si svolge il settimo lunedì seguente l’elezione. In tale seduta dev’essere dapprima accertata la validit delle nomine. Il Consiglio è costituito quando l’elezione di almeno la maggioranza dei membri è stata convalidata. Il Consiglio nazionale disciplina la procedura nel suo regolamento. (1)
2 In siffatte deliberazioni, eccetto quelle che li concernono personalmente, prendono posto e votano coloro che sono muniti di un’attestazione di nomina rilasciata dal governo cantonale.
3 In caso di subingresso, di elezioni suppletorie o completive, il neoeletto può partecipare ai dibattiti soltanto dopo che è stata convalidata la sua elezione. (2)
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3193; FF 2001 5665).(2) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1994, in vigore dal 15 nov. 1994 (RU 1994 2414; FF 1993 III 309).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.