Art. 52b LPP dal 2025

Art. 52b (1) Abilitazione di uffici di revisione per la previdenza professionale
Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le persone fisiche e le imprese di revisione abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare quale perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005 (2) sui revisori.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2010 (Riforma strutturale), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3393; FF 2007 5199).(2) RS 221.302
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.