Art. 52a REDD dal 2022

Art. 52a Procedimento davanti a un giudice unico
1. Conformemente all’articolo 27 della Convenzione un giudice unico può dichiarare irricevibile o stralciare dal ruolo un ricorso introdotto ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva. È motivata sommariamente. È notificata al ricorrente.2. Se non adotta alcuna decisione secondo il paragrafo 1 del presente articolo, il giudice unico trasmette il ricorso per esame a un Comitato o a una Camera.
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