REDD Art. 52a - Procedimento davanti a un giudice unico

Einleitung zur Rechtsnorm REDD:



Art. 52a REDD dal 2022

Art. 52a Regolamento della Corte europea dei diritti dell’uomo (REDD) drucken

Art. 52a Procedimento davanti a un giudice unico

1. Conformemente all’articolo 27 della Convenzione un giudice unico può dichiarare irricevibile o stralciare dal ruolo un ricorso introdotto ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame. La decisione è definitiva. È motivata sommariamente. È notificata al ricorrente.2. Se non adotta alcuna decisione secondo il paragrafo 1 del presente articolo, il giudice unico trasmette il ricorso per esame a un Comitato o a una Camera.


Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.

Wollen Sie werbefrei und mehr Einträge sehen? Hier geht es zur Registrierung.