Art. 52a LPGA dal 2024

Art. 52a (1) Sospensione cautelare delle prestazioni
L’assicuratore può sospendere a titolo cautelare il versamento delle prestazioni se l’assicurato ha violato l’obbligo di notificazione di cui all’articolo 31 capoverso 1, se non ha reagito tempestivamente a una richiesta di verifica dell’esistenza in vita o dello stato civile oppure se vi è il sospetto fondato che riceva le prestazioni indebitamente.
(1) Introdotto dal n. I della LF del 21 giu. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 5137; FF 2018 1303).Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.