Art. 52 PA dal 2022

Art. 52 II. Contenuto e forma
1 L’atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l’indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2 Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l’autorit di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3 Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, decider secondo l’inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrer nel merito del ricorso.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.