Art. 52 REDD dal 2022

Art. 52 Ricorsi individuali Assegnazione di un ricorso a una Sezione
1. Il presidente della Corte assegna a una Sezione il ricorso introdotto ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione, vigilando su una ripartizione equa del carico di lavoro tra le Sezioni.2. La Camera di sette giudici prevista nell’articolo 26 paragrafo 1 della Convenzione è costituita dal presidente della Sezione interessata, conformemente all’articolo 26 paragrafo 1 del presente regolamento.3. In attesa della costituzione di una Camera conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, il presidente della Sezione esercita le funzioni che il presente regolamento conferisce al presidente della Camera.
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