Art. 52 CPP dal 2024

Art. 52 Sezione 3: Atti procedurali in un altro Cantone Principi
1 I pubblici ministeri, le autorit penali delle contravvenzioni e le autorit giudicanti dei Cantoni e della Confederazione hanno diritto di disporre ed eseguire direttamente in un altro Cantone tutti gli atti procedurali ai sensi del presente Codice.
2 Il pubblico ministero del Cantone in cui dev’essere eseguito l’atto procedurale ne è previamente avvisato. Nei casi urgenti può essere avvisato a posteriori. Per la richiesta di informazioni e documenti non è necessario alcun avviso.
3 Le spese degli atti procedurali e i relativi obblighi di indennizzo sono rispettivamente a carico del Cantone che ha eseguito gli atti o della Confederazione; il Cantone o la Confederazione può addossarli alle parti conformemente agli articoli 426 e 427.
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.