Art. 52 CPM dal 2025

Art. 52 Confisca di valori patrimoniali di un’organizzazione criminale o terroristica (1)
Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un’organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l’abbia sostenuta (art. 260ter del Codice penale svizzero (2) ) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell’organizzazione.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 del DF del 25 set. 2020 che approva e traspone nel diritto svizzero la Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo e il relativo Protocollo addizionale e potenzia il dispositivo penale contro il terrorismo e la criminalità organizzata, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 360; FF 2018 5439).(2) RS 311.0
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