Art. 52 LAVS dal 2024

Art. 52 (1) Responsabilit
1 Il datore di lavoro deve risarcire il danno che egli ha provocato violando, intenzionalmente o per negligenza grave, le prescrizioni dell’assicurazione.
2 Se il datore di lavoro è una persona giuridica, rispondono sussidiariamente i membri dell’amministrazione e tutte le persone che si occupano della gestione o della liquidazione. Se più persone sono responsabili dello stesso danno, esse rispondono solidalmente per l’intero danno. (2)
3 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni (3) sugli atti illeciti. (4)
4 La cassa di compensazione competente fa valere il diritto al risarcimento del danno mediante decisione formale. (2)
5 In deroga all’articolo 58 capoverso 1 LPGA (6) , in caso di ricorso è competente il tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui il datore di lavoro è domiciliato.
6 La responsabilit di cui all’articolo 78 LPGA è esclusa.
(1) Nuovo testo giusta l’all. n. 7 della LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).(2) (5)
(3) RS 220
(4) Nuovo testo giusta l’all. n. 21 della LF del 15 giu. 2018 (Revisione della disciplina della prescrizione), in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2018 5343; FF 2014 211).
(5) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 giu. 2011 (Miglioramento dell’esecuzione), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4745; FF 2011 497).
(6) RS 830.1
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.