Art. 51 REDD dal 2022

Art. 51 Ricorsi statali
1. Quando un ricorso è introdotto ai sensi dell’articolo 33 della Convenzione, il presidente della Corte lo comunica immediatamente alla Parte contraente convenuta e lo assegna a una delle Sezioni.2. Conformemente all’articolo 26 paragrafo 1 lettera a del presente regolamento, i giudici eletti a titolo delle Parti contraenti ricorrenti e convenute fanno parte di diritto della Camera costituita per l’esame del caso. L’articolo 30 del presente regolamento si applica se il ricorso è stato introdotto da più Parti contraenti o se ricorsi con il medesimo oggetto e introdotti da più Parti contraenti sono esaminati congiuntamente in applicazione dell’articolo 42 del presente regolamento.3. Una volta assegnato il caso a una Sezione, il presidente di questa costituisce la Camera conformemente all’articolo 26 paragrafo 1 del presente regolamento e invita la Parte contraente convenuta a presentare per scritto le sue osservazioni sulla ricevibilit del ricorso. Il cancelliere comunica le osservazioni così ottenute alla Parte contraente ricorrente, che può replicare per scritto.4. Prima che sia pronunciata la decisione sulla ricevibilit del ricorso, la Camera o il suo presidente può decidere di invitare le parti a presentare per scritto osservazioni complementari.5. Viene effettuata un’udienza sulla ricevibilit se una o più Parti contraenti interessate ne fanno richiesta o se la Camera decide in tal senso d’ufficio.6. Prima di fissare la procedura scritta e, se del caso, la procedura orale, il presidente della Camera consulta le parti.
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