Art. 51 LDA dal 2022

Art. 51 Capitolo 4: Obbligo di informare le societ di gestione
1 Nella misura in cui sia ragionevolmente esigibile, gli utenti d’opere devono fornire alle societ di gestione, in un formato conforme allo stato della tecnica e che consenta un trattamento automatico dei dati, le informazioni di cui necessitano per fissare e applicare le tariffe nonché per ripartire il prodotto della gestione. (1)
2 Le societ di gestione sono tenute al segreto commerciale.
(1) Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).(2) Introdotto dal n. I della LF del 27 set. 2019, in vigore il 1° apr. 2020 (RU 2020 1003; FF 2018 505).
Es besteht kein Anspruch auf Aktualität und Vollständigkeit/Richtigkeit.